Valutazione
Valutazione, Crediti e Valorizzazione delle Eccellenze
Quanto riportato in questa pagina web del sito del Liceo E. Fermi di Bologna riguardo la valutazione è stato integrato, nell’a.s. 2020/2021, con ulteriori indicazioni per la valutazione – delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 13 ottobre 2020 – che tengono conto delle modalità didattiche nuove adottate a seguito dell’emergenza sanitaria del Covid-19, leggi da pag.7 a pag.9 nel Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata.
Desiderando informare correttamente gli studenti e le famiglie sulle modalità seguite per la valutazione degli studenti, per l’attribuzione del voto sul comportamento e per l’assegnazione dei Crediti scolastici, abbiamo ritenuto opportuno preparare questo promemoria estratto dal P.O.F. 2008 e successivamente aggiornato con le Delibere del Collegio dei Docenti successive e con le note ed indicazioni del Ministero della Pubblica amministrazione.
Elementi su cui basare la valutazione: ammissione, non ammissione alla classe successiva o sospensione del giudizio (classi I, II, III, IV)
- Grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe (differenziati tra Biennio e Triennio).
- Possibilità di seguire proficuamente il programma del successivo anno scolastico.
- Progressi fra livelli di ingresso e risultati conseguiti.
- Possibilità di raggiungere gli standard minimi disciplinari nelle materie con insufficienze durante il periodo estivo, mediante uno studio autonomo ed eventuali corsi di recupero e/o sportelli di consulenza metodologica.
- Interesse e impegno dimostrato.
- Normativa di riferimento: Articolo 6 della O.M. 92/2007.(Nel caso di presenza di insufficienze nel I Trimestre) Esiti delle prove conclusive delle attività di recupero previste per lo studente dopo lo scrutinio del I Quadrimestre.
- Partecipazione all’attività scolastica.
- Voto per il Comportamento – vedi voce di menu in Area Studenti
- Numero e/o gravità delle insufficienze. A tal proposito è importante tenere presenti le seguenti considerazioni.
Si procede alla sospensione della valutazione, con attività di recupero estive, verifiche e integrazione dello scrutinio, con un massimo di:
- 3 insufficienze non gravi
- 2 insufficienze non gravi ed 1 grave
- 2 insufficienze gravi
- 1 insufficienza gravissima
N.B. Determinazione del concetto di “insufficienza non grave”, “insufficienza grave”, “insufficienza gravissima”:
- Insufficienza non grave : voto = 5
- Insufficienza grave: voto = 4
- Insufficienza gravissima: voto inferiore a 4.
Valutazione degli alunni con sospensione del giudizio (classi I, II, III, IV)
Normativa di riferimento: Ordinanza Ministeriale O.M. 92/2007
L’esito delle verifiche dopo i recuperi estivi concorre con le valutazioni dell’intero anno scolastico e l’eventuale giudizio sull’impegno manifestato dall’alunno durante il corso di recupero (nel caso lo studente abbia frequentato il corso organizzato dalla scuola) a definire la proposta di voto nella materia in sede di integrazione di scrutinio.
Attribuzione del credito scolastico
Negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe assegnano a ciascuno studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di ammissione all’Esame di Stato . Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (tranne Religione), che determina delle fasce, secondo la tabella seguente:
Normativa di riferimento: D.M. 42 del 22 maggio 2007, che a decorrere dall’anno scolastico 2006/07, ha sostituito, iniziando dalle classi terze, la tabella di valutazione del DPR 23 LUGLIO 1998 e nota n° 5664 del 31 maggio 2007.
PER LA CLASSE III : Normativa di riferimento: Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, che sostituisce le tabelle A, B,C, allegate al DM 42 22 MAGGIO 2007.
Dall’anno scolastico 2011/2012, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti tutte e tre le classi del triennio.
TABELLA Punteggio del CREDITO SCOLASTICO per le classi III, IV e V (sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62)
Media dei voti | CREDITO SCOLASTICO Candidati interni Credito scolastico (Punti) | ||
---|---|---|---|
I anno (classe III) | II anno (classe IV) | III anno (classe V) | |
M = 6 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 |
6 < M ≤ 7 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 |
7 < M ≤ 8 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 |
8 < M ≤ 9 | 10 – 11 | 11 – 12 | 13 – 14 |
9 < M ≤ 10 | 11- 12 | 12 – 13 | 14 – 15 |
Vedi TABELLA ALLEGATO A – DECRETO VALUTAZIONE ( Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62) per il Regime transitorio del credito scolastico per gli studenti che sostengolo l’Esame nell’a.s. 2018/2019.
NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Nell’ambito di queste fasce, il punteggio minimo o massimo viene assegnato in base a:
- uno o più insufficienze, che determinano automaticamente l’attribuzione del punteggio minimo;
- variabili comportamentali (assiduità della frequenza; partecipazione al dialogo educativo, impegno e interesse)
- eventuali crediti formativi, debitamente certificati e derivanti da:
- certificazioni esterne di competenze linguistiche, informatiche ecc. (es. ECDL)
- attività culturali (partecipazione a corsi, conferenze, ecc.) coerenti con l’orientamento del corso di studi;
promosse dall’istituto o da altro ente; - attività socio-assistenziali, esperienze di scuola – lavori;
- attività sportive.
Recupero del credito – Delibera del Collegio
In caso di ammissione alla classe successiva dopo la sospensione del giudizio per la presenza di una insufficienza nello scrutinio di giugno, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale dell’anno scolastico, può assegnare il punteggio più alto relativo alla media dei voti conseguita, nelle seguenti circostanze concomitanti:
– solo se era l’unica insufficienza con sospensione del giudizio e, in aggiunta,
– la prova di verifica, dopo la sospensione del giudizio, è stata superata con una valutazione uguale o superiore a sette e, inoltre,
– l’allievo, nella disciplina in cui era insufficiente, consegue nella integrazione dello scrutinio finale una valutazione pienamente sufficiente e, infine
– consegue una media uguale o superiore a sette. nello scrutinio di settembre.
Valorizzazione delle Eccellenze
Cogliendo le indicazioni ministeriali sul supporto all’eccellenza e la programmazione individualizzata per un percorso formativo e orientativo, adeguato a sviluppare le potenzialità dello/la studente/studentessa, il Collegio dei docenti ha deliberato che :
- secondo le indicazioni ministeriali, nelle discipline in cui lo/la studente/studentessa eccelle si usi tutta la scala dei voti, assegnando anche il 10;
- la partecipazione con esito positivo a valutazioni esterne (olimpiadi provinciali, regionali, nazionali), dia luogo ad una valutazione interna, tramite l’assegnazione di un voto di eccellenza;
- la partecipazione con esito positivo a valutazioni esterne (olimpiadi provinciali, regionali, nazionali), venga tenuta nella debita considerazione ai fini dell’assegnazione del credito;
Ammissione all’Esame di Stato
Normativa di riferimento:
- Nota MIUR per EdS 2018/19 del 12 10 2018
- Ordinanza Ministeriale dell’8 aprile 2009
- D.M. 42 del 22 maggio 2007
- legge n.1 dell’11 gennaio 2007
- O.M. 92/2007
- DPR. 122 del 22 giugno 2009
La nuova legge introduce l’ammissione all’esame: ciò vuol dire che, a partire dall’a.s. 2008/09, potranno sostenere l’esame gli studenti che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso e che siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale.
Per la normativa sull’Esame di Stato e il regolamento sulla Valutazione emanato dal MIUR, l ’ammissione all’Esame è prevista soltanto in presenza di votazione non inferiori a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuazione del voto unico secondo l’ordinamento vigente e un voto di COMPORTAMENTO non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo, vedi DPR. 122 del 22 giugno 2009 e Nota MIUR per EdS 2018/19 del 12 10 2018.
Si richiama anche la precedente normativa.
Secondo le indicazioni della C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007, non in contrasto con la recente normativa:
- Conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi;
- Capacità critiche;
- Capacità espressive;
- Sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e migliorare la preparazione;
- Preparazione complessiva tale da consentire all’allievo di affrontare l’esame.
A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato.
Criteri attribuzione Lode agli Esami di Stato
Normativa di riferimento: Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009.
Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.